Ultima modifica: 6 Febbraio 2022
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Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 – Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5

Circolare generale N. 153.

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Circ. gen. N. 153
Milano, 6 febbraio 2022

Alle famiglie
Al personale
Agli Atti/Sito web

 

OGGETTO: gestione dei casi scolastici di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo_ Decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5

Si comunica che le misure da adottare per la gestione dei casi scolastici positivi previste dal Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 sono già in vigore. Pertanto sono da subito applicate le disposizioni dell’articolo 6 del citato decreto-legge per quanto concerne le misure didattiche e sanitarie da adottare. In particolare, il comma 6 del citato articolo 6 dispone che le misure didattiche e sanitarie già disposte ai sensi della previgente normativa siano ridefinite in base a quanto previsto dal citato DL 5/2022.
Pertanto, a partire dal giorno 7 febbraio 2022, per coloro che:

  1. sono già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
  2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria), la quarantena/autosorveglianza può essere interrotta con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo;
  3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) riprende la normale didattica in presenza e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.

Per le casistiche sopra descritte non si rende necessario l’invio da parte di ATS di alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie e alle Scuole.

In applicazione del suddetto D.L. 4 febbraio 2022 n. 5, le indicazioni sono le seguenti:

Nella Scuola primaria

a. fino a quattro casi positivi

  • la classe frequenterà in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.
  • In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. Gli alunni risultati positivi saranno riammessi in classe mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica) Nel caso di test autosomministrato l’esito negativo dovrà essere autocertificato.

b. con cinque o più casi positivi

  • per alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per 5 giorni; per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2
    Il rientro in classe in presenza dopo i primi cinque giorni sarà consentito mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare
  • per alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che siano guariti da meno di 120 giorni, che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano effettuato la dose di richiamo, la didattica continuerà in presenza con uso di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato. La scuola effettuerà verifica quotidiana della situazione vaccinale per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso.

I casi positivi saranno riammessi a scuola mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Nella Scuola secondaria di I grado

c. fino a un caso positivo

  • la classe frequenterà in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.
  • In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. Gli alunni risultati positivi saranno riammessi in classe mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica) Nel caso di test autosomministrato l’esito negativo dovrà essere autocertificato.

d. con due o più casi positivi

  • per alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per 5 giorni; per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2
    Il rientro in classe in presenza dopo i primi cinque giorni sarà consentito mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare
  • per alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che siano guariti da meno di 120 giorni, che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano effettuato la dose di richiamo, la didattica continuerà in presenza con uso di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato. La scuola effettuerà verifica quotidiana della situazione vaccinale per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso.

I casi positivi saranno riammessi a scuola mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).
Per i contatti stretti extrascolastici permangono le misure finora adottate.
Si allegano alla presente le slides del MI esemplificative delle misure da applicare in ambito scolastico.
La comunità educante è invitata a seguire le consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annarita Mercogliano
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93